L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pronto il testo del decreto di regole tecniche per la produzione delle AWP di terza generazione, anche note come AWP da remoto.
Il decreto infatti, secondo indiscrezioni raccolte da Jamma, è arrivato
alla stesura definitiva pronto per essere firmato dal Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e quindi comunicato al MeF.
Subito dopo dovrà essere inviato a Bruxelles, dove è previsto un periodo di stand still di 90 giorni.
Una corsa contro il tempo per adempiere alle disposizioni normative che hanno definito il timing della procedura di approvazione.
I contenuti del decreto sono, così come indica la legge primaria,
relativi alle funzionalità che le nuove macchine da gioco dovranno
prevedere: prima tra tutte “la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi”. Oltre a questo ci sarà anche il lettore di tessera sanitaria
per la verifica della maggiore età dei giocatori che il decreto Dignità
ha reso obbligatorio a partire dal primo gennaio del 2020.
Quanto alla prima funzione non mancano le perplessità e i dubbi del
caso. Bisognerà capire ad esempio, come si comporterà la slot nel caso
in cui l’orario di spegnimento della macchina corrisponda con lo
svolgimento della giocata che, in molti casi dura molto di più dei 4
secondi minimi previsti dalla legge. Una questione non irrelevante se si
considera che l’eventuale sanzione in caso di ‘sforamento’ dell’orario
verrà contestata direttamente al concessionario di rete a cui la slot è
collegata.
Nel decreto di regole tecniche che, secondo le previsioni, dovrà essere ‘adottato’ entro giugno ci sarà ancora la smartcard,
le periferiche criptate, una sorta di bollinatura e anche le
connessioni su rete più veloci. Quest’ultima caratteristica, secondo
qualcuno, potrebbe addirittura mettere ‘fuori gioco’ moltissimi locali
non adeguatamente ‘connessi’ per supportare la nuova tipologia di
apparecchi. Quanti? Nella peggiore delle ipotesi anche oltre il 15% dell’attuale parco macchine.
Nel rispetto di quanto pubblicato all’ art 1098 della G.U. Del 31
dicembre 2018 (Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da
ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento
superiore ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in
esercizio.) non c’è da aspettarsi modifiche che riguardano i giochi. si
tratta infatti di apparecchi AWP (comma6 A) con costo della partita
massimo ad 1 Euro, vincita massima 100 Euro, tempo minimo di partita 4
secondi, numero massimo di partite in ciclo 140.000, percentuale di
restituzione in vincita (RTP) del 68 percento. mc
Oltre un miliardo di euro in tre anni: è quanto “vale” la manovra sui
giochi per il prossimo triennio contenuta nel Decreto sul Reddito di
Cittadinanza e Quota 100 e dettagliata nella relazione tecnica.
Dalla ritenuta delle vincite al 10eLotto, arriveranno 66 milioni di
euro nel 2019 ed altri 132 milioni sia nel 2020 sia nel 2021 (e
successivi). Dal Preu arriveranno invece 154 milioni di euro in più
l’anno, dall’aumento dei Nulla Osta 52 milioni di euro nel 2019, 26 nel
2020 e 5 ogni anno dal 2021, mentre l’anticipo del Preu varrà nel 2019
70 milioni di euro.
Capitolo a parte sul contrasto al gioco illegale, dove il Governo
dichiara “guerra” agli “operatori collegati a soggetti esteri che, per
effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica,
esercitano di fatto l’attività pur in assenza delle prescritte
autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato”.
Azioni repressive anche nei confronti dei Totem che “consentono
all’utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli
forniti mediante la rete legale degli apparecchi”. Da queste attività di
contrasto, si prevedono entrate per 65 milioni l’anno a partire dal
2019.
Nel 2019, il Decretone, secondo la relazione tecnica, porterà nelle
casse dello Stato maggiori entrate dai giochi per 407 milioni di euro
nel 2019, 307 nel 2020 e 256 per il 2021 e successivi.
Ecco il testo integrale della relazione tecnica:
comma 1 – Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi). Comma 1.
Nel 2018 la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 10elotto è
stata pari a circa 350 milioni di euro; la ritenuta sulle vincite dei
giochi numerici a quota fissa si applica sulle vincite di qualsiasi
importo a differenza degli altri giochi. L’aumento della ritenuta
dall’8% all’11% determinerà un aumento di gettito di circa 131 milioni
di euro annui (350/8*11=481 mln. Quindi 481 – 350 = 131 mln) e per
l’anno corrente di circa 66 milioni di euro. La decorrenza dal 1° luglio
2019 si rende necessaria perchè, analogamente a quanto disposto dal
D.L. 50/2017, risulta necessario un congruo periodo temporale al fine
delle necessarie modifiche dei sistemo di gioco, in particolar modo
relativamente agli aspetti di elaborazione e contabili, e in relazione
alla necessità di rielaborare, attraverso apposito provvedimento, a cura
del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutte le quote
(moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di
importi pari a 1 euro o multipli, evitando la corresponsione di premi
con parti centesimali di euro, onde evitare l’appesantimento
dell’attività di pagamento presso le ricevitorie. Considerando che il
gioco del 10elotto segna costantemente dall’anno di sua istituzione un
significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell’anno
2018, successivamente, quindi all’entrata in vigore del D.L. 50/2017 con
il quale è stato disposto l’aumento della ritenuta dal 6% all’8% si
ritiene che il nuovo provvedimento non determini una flessione della
domanda e quindi della raccolta ma tutt’al più, un rallentamento della
crescita. Ipotizzando, quindi, parità di raccolta e di vincite per
l’anno 2019 rispetto all’anno 2018, il maggior gettito stimato è pari a:
2019: 66 Ml euro, 2020 e successivi: 132 Ml euro su base annua.
Comma 2. Rispetto al testo del comma 1051 della legge 30 dicembre
2018, che ha ulteriormente aumentato il PREU sugli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
si prevede un ulteriore aumento del PREU relativo alle sole AWP, pari
allo 0,65% della raccolta (da 1,35% a 2% della raccolta). Stima aumento
PREU: raccolta 2018= 24,1 Md euro. Raccolta 2019 corretta per effetto
della riduzione del pay out (-1,5%) = 23,7 Md euro. Ulteriore maggior
gettito: 23,7 euro x 0,65% = 154.000.000 euro su base annua.
Commi 3 e 4. I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che
disciplinano l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento c.d. AWP
(art. 110 comma 6, lett a) del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) attualmente
sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i nulla
osta di distribuzione (NOD) rilasciati ai produttori e agli importatori e
previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro degli apparecchi
per quanto riguarda i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai
concessionari. La norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il
rilascio dei suddetti titoli autorizzatori, limitatamente all’anno 2019
per quanto riguarda i NOE. Nel corso dell’anno vengono mediamente
rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE: tuttavia, per gli anni 2019 e
2020,in virtù delle disposizioni di recente emanate che prevedono la
possibilità di diminuire il pay out e l’obbligo di introdurre gli
apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che,
entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), si stima
che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno.
Pertant, i maggiori introiti stimati sono pari a: 2019: 100 x 520.000 =
52 Ml euro; 2020: 100 x 260,.000 = 26 Ml euro; 2021 e successivi: 100 x
50.000 = 5 Ml euro su base annua. L’art. 9-quater del decreto-legge n.87
del 2018, convertito dalle legge n. 96 del 2018, ha previsto
l’introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento,
entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha
disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli
che consentono il gioco da ambiente remoto (c. d. AWPR), da completarsi
entro il 31 dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l’altro, la
presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto
che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta
nell’apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi
destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove
AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali
nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia
sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del
disturbo da gioco d’azzardo) la norma prevede che l’obbligo di
introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi
apparecchi. Tale previsione, inoltre, consentirebbe una semplificazione
sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli
aumenti di tassazione e dei costi di gestione prevista dalla
disposizione in esame.
Comma 5. La norma prevede una maggiorazione dei versamenti dovuti a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre
2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata
in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio
2020. Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo
acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari
complessivamente a 720 ml di euro, si stima che l’anticipo in parola,
pari al 10%, sia di 70 ml di euro, anticipati al 2019.
Comma 6. Nel settore delle scommesse sono presenti operatori
collegati a soggetti esteri che, con effetto di una situazione giuridica
e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l’attività pur
in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni
rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza
comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i
principi unionali (crf. CGUE 6 novembre 2003, “Gambelli”, 6 marzo 2007,
“Placanica”, 16 febbraio 2012, “Costa-Cifone”). La stessa giurisprudenza
comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del
sistema autorizzatorio previsto per l’esercizio delle scommesse,
dall’art. 88 del Tulps (cfr. CGUE 12 settembre 2013, “Biasci”).
Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e
senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in
posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che
si propone, modificando l’art. 4 della legge n. 401/1989, prevede un
sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l’esercizio abusivo
del gioco pubblico.
La modifica trae altresì spunto dalla “Relazione sulle infiltrazioni
mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito”, approvata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere (crf. seduta del 6 luglio
2016).
Infatti, l’attività esercitata da questi operatori, come ha
riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata
giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi
dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo
di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato
privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal
sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza;
limite al numero dei punti commerciali, posizionamento dei locali, e
altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla
gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di
stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con
persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi
previsti dal TULPS e che per questo, a differenza dei gestori dei punti
di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono
soggette a revoca dell’autorizzazione neppure in caso di sopravvenute
situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della
concessione” (così Cass. pen., Sez. Ili, 16.7.2012, n. 28413).
L’inasprimento della pena – con la conseguente possibilità di
utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il
proliferare di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle
forme di attenzione contro il disturbo da gioco d’azzardo patologico –
risponde pertanto alla più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei
riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e
la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela delle fasce sociali
più deboli, a partire da quella dei minori d’età.
L’aggravamento della sazione e l’attuazione di un piano straordinario
di controllo e contrasto dell’attività illegale, da effettuarsi
nell’ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente
specificamente ad oggetto l’obiettivo di determinare l’emersione della
raccolta di gioco illegale, previsti dal comma 1, comporteranno una
riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del
volume d’affari degli operatori legali. Ipotizzando prudenzialmente un
aumento stimato di tale volume d’affari del 10% rispetto a quello del
2018 (circa 1,8 md di euro), si stima che dalla norma derivi un
incremento del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal
2019 (20% di 180 ml di euro).
Comma 7. La disposizione è volta ad aumentare l’efficacia dell’azione
repressiva nei confronti dei c.d. Totem, cioè gli apparecchi che,
apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà
consentono all’utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a
quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Il fenomeno,
che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP
(passata dai 25,5 Md euro del 2017 ai circa 24 Md euro del 2018), è in
diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti
restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato
dall’aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali.
Ipotizzando che le misure previste possono consentire il recupero
nell’ambito del gioco legale del 10% della minore raccolta registrata
nell’anno 2018 rispetto al 2017, il maggior gettito per l’erario è
stimato in 30 Ml euro annui dal 2019 in avanti.