La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Tar Abruzzo sulla legge della
Regione Abruzzo sul gioco. In particolare, il Tar aveva chiesto se nella
legge potessero essere individuati come luoghi sensibili – per
calcolare il raggio entro cui non è possibile aprire sale da gioco o
istallare slot – anche le caserme.
Per la Consulta, tuttavia, il legislatore abruzzese, “è certamente
intervenuto nell’ambito della materia «tutela della salute», senza
invadere la competenza esclusiva dello Stato, con una disciplina che
appare altresì non irragionevole, poiché le caserme militari presentano
caratteristiche idonee a essere qualificate come luoghi sensibili”.
Si tratta, infatti, di limiti che rientrano “nella discrezionalità
del legislatore, le cui valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere
legate alla specifica conformazione territoriale”. La Consulta precisa
ancora che solo alcuni siti vengono costantemente inseriti nelle liste
dei luoghi sensibili : “le scelte regionali sul punto sono state assai
diversificate” e “non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole
Regioni (si pensi alle stazioni bus o ferroviarie)”.
E conclude: “Non risulta irragionevole, quindi, neppure la mancata
inclusione nell’elenco dei luoghi sensibili di strutture assimilabili
alle caserme militari, quali le amministrazioni civili del comparto
sicurezza, censurata dal giudice a quo senza neppure illustrare le
ragioni per cui tali tipologie di strutture sarebbero assimilabili”.
gr/AGIMEG
Il testo del decreto del Reddito
di Cittadinanza non manca di riservare l’ennesima sorpresa. Il
provvedimento approda al voto in Aula del Senato con una ‘leggera’
modifica rispetto alla disposizione che, secondo quanto più volte
affermato da Luigi Di Maio, avrebbe impedito di spendere il gioco
d’azzardo.
Quanto alle spese, lo Stato potrà monitorare “i soli importi
complessivamente spesi e prelevati” dalla Carta per il reddito di
cittadinanza. Lo prevede uno dei nove emendamenti che il governo ha
preparato in vista dell’esame del decretone in Aula al Senato. La norma
recepisce le obiezioni del Garante della privacy, che dovrà essere
sentito dal ministero per la scrittura del decreto che disciplinerà il
monitoraggio. La versione attuale del testo prevede invece che lo Stato
possa verificare il dettaglio delle singole spese effettuate con la
Carta.
Nel dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato viene precisato che:
‘Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) possono essere
individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc,
nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. In ogni
caso, è vietato utilizzare il beneficio economico per giochi che
prevedono vincite in denaro o altre utilità; riguardo a tale divieto, il
testo del comma 6 fa riferimento alla finalità di contrastare fenomeni
di ludopatia, mentre l’emendamento 5.64, approvato dalla 11a Commissione
in sede referente, propone di far riferimento alla finalità di
prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza del
disturbo da gioco d’azzardo (DGA). Non sono previste, in ogni caso, procedure di verifica dell’utilizzo del contante né sanzioni relative al suddetto divieto.
Dopo una lunga attesa il Mef ha detto si! Secondo quanto appreso da Agimeg da fonti ministeriali, sarebbe infatti arrivato l’ok per il Decreto Ministeriale che riforma il regolamento delle scommesse sportive. Sempre da fonti istituzionali il Decreto in questione non avrebbe subito al Mef sostanziali modifiche rispetto a quello originale proposto dall’Adm. Tra le novità la più attesa è certamente quella del “cash out”. In pratica viene data la possibilità ai bookmaker italiani di pagare una scommessa ai giocatori, o di rinegoziarla, prima che l’evento sia terminato. Nel primo caso, il giocatore ha la certezza che qualunque cosa capiti prima della fine dell’evento, incasserà una buona parte delle vincita iniziale anche con la quota ridotta. Al momento per gli operatori non è possibile cambiare una quota già registrata da Sogei. L’handicap asiatico è invece una modalità di scommessa dove il bookmaker attribuisce un vantaggio od uno svantaggio ad una squadra, in modo da poter offrire quote più alte anche su incontri dall’esito prevedibile. Infine molto atteso anche l’intervento sull’errore materiale. Quando un bookmaker sbaglia palesemente una quota (supponiamo che un segno “1” che andava offerto a 2.00 viene proposto per errore a 200) avrà la possibilità di non pagare le scommesse accettate prima di accorgersi dell’errore. es/AGIMEG
ROMA – Apparecchi di gioco più sicuri che
ridurranno i rischi di accesso da parte dei minorenni. È l’obiettivo del
decreto tecnico che introduce la tessera sanitaria sulle attuali
265mila slot, previsto dal decreto Dignità e inviato dal Ministero dello
sviluppo economico alla Commissione Europea per l’esame degli aspetti
tecnici. Il decreto resterà in “stand still” – il periodo di tre mesi in
cui la Commissione Ue e gli altri Stati membri possono presentare
eventuali osservazioni – fino al prossimo 14 maggio. Ogni apparecchio
sarà predisposto per “leggere” la tessera sanitaria e verificare la
maggiore età dei giocatori (senza però memorizzare le informazioni
estratte) e solo una volta accertata l’età sarà possibile giocare. Sarà
obbligatorio l’obbligo di una nuova verifica della maggiore età del
giocatore trascorsi 15 minuti dall’accertamento e comunque ogni volta
che la tessera sanitaria viene estratta dal dispositivo di lettura.
L’avvio della nuova generazione di apparecchi con tessera sanitaria è
stato fissato dalla legge di bilancio per il 1° gennaio 2020. LL/Agipro
Il Tar Lazio ha respinto –
tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Adm per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avente ad oggetto la decadenza
della concessione (…) per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici
di cui all’art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248; delle presupposte note dell’Agenzia del 9 agosto 2018 prot. n.
139545, con la quale veniva comunicato l’avvio di un nuovo procedimento
di decadenza della concessione (…), assorbente l’avvio del procedimento
intrapreso con la precedente nota per mancato rispetto dell’obbligo di
adeguamento della garanzia prestata nonché per la rilevante esposizione
debitoria; ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per il Tar: “Ritenuto, a un primo sommario esame, che
il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, in
quanto l’adeguamento della garanzia in modo rispondente a tutti i
requisiti prescritti risulta essere avvenuto soltanto dopo la scadenza
del termine fissato e a seguito di reiterate richieste dell’Agenzia, e
in quanto, inoltre, il mancato tempestivo pagamento dell’imposta unica
appare rientrare fra le cause di decadenza della concessione, ai sensi
dell’articolo 23, comma 2, lett. d), della relativa convenzione,
previsione che risulta richiamata nel provvedimento impugnato; ritenuti,
pertanto, insussistenti i presupposti per accogliere la misura
cautelare richiesta; ritenuto di dover condannare la ricorrente alla
rifusione delle spese della presente fase cautelare nei confronti
dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata nel dispositivo;
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
respinge l’istanza cautelare. Condanna la ricorrente al pagamento, nei
confronti dell’Amministrazione resistente, delle spese della presente
fase cautelare, che liquida nell’importo di euro 700,00 (settecento/00),
oltre accessori di legge”.
Da nessuna banca dati risulta che la tassa sulle vincite, per il
10eLotto, abbia prodotto nel 2018 un gettito di 350 milioni, quindi non
c’è nessun riscontro alle stime sull’aumento dell’aliquota; inoltre
questa misura potrebbe comportare una diminuzione di altre tasse che non
viene considerata in alcun modo. “Tutti questi elementi, opportunamente
quantificati, consentivano di ridurre di circa la metà la stima di
maggior gettito ipotizzata in partenza”. E’ la dura presa di posizione
del Servizio Bilancio del Senato, nella Nota di Lettura in cui esamina
le misure contenute nel decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza.
“Non è stata indicata in RT, né è disponibile, la banca dati dalla quale
si possa riscontrare che la ritenuta sulle vincite conseguite dal gioco
“10eLotto” è stata pari, per il 2018, a circa 350 mln di euro. Nel
merito, andrebbe confermato che il citato ammontare di ritenute sia
ascrivibile esclusivamente al “10eLotto”, e non anche ad altri giochi
numerici a quota fissa (ad esempio il Lotto) in quanto per essi la
ritenuta resta ferma all’8%”, sottolinea il Servizio Bilancio. Che
sottolinea poi come già nel 2017 si fosse aumetata l’aliquota della
tassa sulle vincite, in quell’occasione si sottolineava che “del totale
del prelievo sulle vincite pari a 395 mln di euro, oltre 300 mln di euro
provenivano dal gioco del Lotto. Tuttavia non erano state fornite nel
contempo ulteriori specificazioni o elementi informativi in merito al
fatto se per gioco del Lotto si intendessero anche gli altri giochi
numerici a quota fissa – e pertanto anche il gettito riveniente dagli
stessi – o soltanto il gioco del Lotto propriamente inteso”. IL Servizio
Bilancio ricorda che quel dato trova un riscontro nei dati “forniti dal
Governo in sede di risposta ad una interrogazione parlamentare”, in cui
si affermava che “in conseguenza dell’applicazione della nuova aliquota
dell’8% all’importo delle vincite per l’anno 2016 – è possibile
ricostruire il valore di gettito atteso: pari a circa 400 mln di euro
per il gioco del Lotto”. In sostanza -per poter confermare che l’aumento
del prelievo stabilito con il decreto su quota 100 e reddito di
cittadinanza porterà nelle casse dello Stato 131 milioni – il Governo
deve chiarire “l’ammontare delle entrate ascrivibili al solo gioco del
“10eLotto”. E ancora il Servizio Bilancio ricorda che – all’epoca del
primo aumento di aliquota nel 2017 – il Governo “prudenzialmente, aveva
ipotizzato una riduzione della raccolta (pari a circa il 2%)”. E questo,
a catena, comprotava una diminuzione degli introiti di altre tasse: una
diminuzione di gettito a titolo di provento dal gioco del Lotto; una
connessa riduzione di gettito a titolo di IRES ed IRAP per effetto dei
minori ricavi per ricevitori e per concessionari; una conseguente
diminuzione del gettito da ritenta sulle vincite per effetto di una loro
contrazione”. Invece “La RT annessa al decreto-legge in commento non
considera tutte queste componenti sostenendo che, poiché il “10eLotto”
segna costantemente un incremento di raccolta, l’aumento dell’aliquota
della ritenuta sulle vincite non possa determinare una flessione della
domanda, ma semmai un rallentamento della crescita. Si tratta di un
assunto che potrebbe non esprimere l’utilizzo di un approccio
prudenziale: anche se l’ipotesi di cui alla RT fosse riscontrata
ex-post, non può non considerarsi valida la conseguenza, in termini di
ricadute sul gettito, che produrrebbe l’aumento della ritenuta sui
ricavi in capo ai ricevitori ed ai concessionari: in caso di
rallentamento della crescita della domanda gli stessi potrebbero vedere
diminuiti i propri ricavi e conseguentemente i risultati economici di
gestione, con possibili contrazioni in termini di imposte dirette ed
IRAP, nonché di occupazione”. E ancora, “la RT non sembra considerare in
alcun modo i possibili effetti in termini di minori incassi erariali
derivanti dalle politiche, perseguite dagli enti locali, che contemplano
misure restrittive su tutti i giochi” per contrastareil gioco d’azzardo
patologico. “Appare quindi opportuno un approfondimento sul punto”.
Servizio Bilancio: le slot potrebbero subire un contraccolpo superiore alle stime del Governo
Il Governo confermi di aver fatto una stima prudente sul calo della
raccolta delle slot che determinerà il taglio della quota delle vincite.
Lo chiede il Servizio Bilancio del Senato, nella Nota di Lettura in cui
esamina le misure contenute nel decreto su quota 100 e reddito di
cittadinanza. In sostanza il calo delle giocate potrebbe essere
superiore alle attese, visto che “il settore degli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento è un mercato in contrazione anche per
effetto delle ricordate leggi regionali, applicate dagli enti locali,
che recano di fatto forti limitazioni al gioco; molte sono le
disposizioni che si sono succedute nel recente passato tutte tra loro
sovrapposte e volte ad introdurre incrementi del PREU sui dispositivi
AWP; infine per detti apparecchi sarà previsto l’utilizzo della tessera
sanitaria così come disciplinato dal comma 4 del presente articolo, con
possibili riflessi in termini di volumi di gioco” rg/AGIMEG
Decretone, Servizio Bilancio: nessun fondamento per i benefici che produrrà la lotta all’illegale
L’aumento del gettito fiscale che produrrà la stretta sul gioco
illegale è stato quantificato “senza però fornire alcuna ipotesi a
supporto”. “Per motivi di prudenza”, il Governo avrebbe fatto meglio a
non mettere in bilancio queste somme in anticipo. Lo scrive il Servizio
Bilancio del Senato, nella Nota di Lettura in cui esamina le misure
contenute nel decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza. IL
Servizio spiega infatti che il Governo avanza due percentuali: “si
tratta del 10%, che rappresenterebbe l’aumento ipotizzato del volume di
affari degli operatori legali a scapito di quelli illegali, e del 20%
(in proposito non si rinviene alcuna informazione quale, ad esempio, se
il dato sia riferibile alla percentuale media di imposte dirette ed IRAP
gravante sugli operatori del settore, al maggior gettito riveniente da
ritenute sulle vincite, all’incremento dei proventi per l’Erario etc)”. E
quindi sottolinea che “la stima del pertinente recupero di gettito
presenta un tasso di aleatorietà elevato che, per motivi di prudenza,
dovrebbe indurre a non contabilizzare ex ante tali somme a copertura di
oneri certi in ordine all’an ed al quantum”. Inoltre, le sanzioni, “per
loro natura, dovrebbero dar luogo ad un recupero di gettito tendente a
diminuire nel tempo proprio in ragione dell’effetto deterrente associato
alle stesse. Inoltre, di norma, i piani di controllo e di azione
repressiva di pratiche illegali richiedono tempi tecnici di
implementazione che si riflettono sulla tempistica del recupero di
gettito associato”. In sostanza, il giro di vite sull’illegale
determinerà “un incasso verosimilmente di valore non costante negli anni
ma soprattutto non imputabile sin dal primo periodo di applicazione
della nuova disciplina”. Invece, “la RT giunge ad ipotizzare sin dal
primo anno ed a regime un valore costante nel tempo, pari al totale del
recupero di gettito derivante dall’applicazione dei commi 6 e 7, ossia
65 mln di euro. In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono
necessari chiarimenti”. rg/AGIMEG
I totem, gli apparecchi da gioco illegali, contribuiscono “anche alla
riduzione della raccolta tramite slot (passata dai 25,5 mld di euro del
2017 ai circa 24 mld di euro del 2018)”, e sono diffusi “soprattutto
nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi
del gioco legale”. La diffusione di queste macchine “può essere
incentivata dall’aumento degli oneri di gestione previsto per gli
apparecchi legali”. LO scrive il Governo nella Relazione Tecnica al
Decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, un’opinione che adesso
viene riportata nella Nota di Lettura. Il decreto punta a aumentare
l’efficacia dell’azione repressiva nei confronti dei Totem, “Ipotizzando
che le misure previste possano consentire il recupero nell’ambito del
gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell’anno
2018 rispetto al 2017, stima il maggior gettito per l’erario in 30 mln
di euro annui a decorrere dal 2019” rg/AGIMEG
ROMA – Raccoglieva scommesse per conto terzi,
utilizzando il proprio conto di gioco, facendo puntare anche un
minorenne: è quanto ha contestato la Questura di Palermo al titolare di
una cartoleria, revocandogli per questo motivo la licenza per
l’installazione di slot machine, con il Tar Sicilia che ha confermato
con sentenza il provvedimento. «All’interno della cartoleria del
ricorrente – si legge nella sentenza – si svolgeva attività di raccolta
di scommesse sportive attraverso l’attività di intermediazione svolta da
parte del ricorrente stesso sul proprio conto di gioco». È stato
inoltre accertato che l’esercente aveva permesso a minorenni di giocare e
che «già nell’anno 2015, era stata contestata al ricorrente la raccolta
illegale di scommesse sportive». La circostanze che il conto gioco
utilizzato fosse collegato a un bookmaker regolarmente provvisto di
concessione è irrilevante, conclude il Tar, perché al titolare del
negozio «è stato contestato di non essere in possesso di apposita
licenza necessaria per lo svolgimento dell’attività di raccolta delle
scommesse».
La legge di Stabilità 2019
prevede un incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi AWP a
decorrere dal 1 gennaio 2019, e allo stesso tempo la fissazione del pay out in misura non inferiore al 68 percento.
Sappiamo anche però che una norma del 2017 ha fissato un numero
massimo di apparecchi in funzione non maggiore a 265.000. Da qui la
necessità di stabilire delle regole al rilascio dei nulla osta di
esercizio, ovvero i titoli autorizzatori.
Le indicazioni su come procedere sono state fornite attraverso una
circolare dell’Agenzia dei Monopoli di Stato inviata alle società
concessionarie di rete.
Va intanto precisato che il rilascio dei nulla osta per i quali si
prevede l’adeguamento della percentuale delle somme giocate destinata
alle vincite “è consentito solo a condizione che la relativa istanza sia
riferibile alla sostituzione di un corrispondente numero di
apparecchi”.
Visto che , presumibilmente, almeno nei primi tempi ci sarà un numero
molto alto di richieste “è stata introdotta una procedura
straordinaria, a carattere temporaneo, che consentirà di snellire e
velocizzare il processo di sostituzione degli apparecchi”.
Gli Uffici dell’Agenzia dovranno “trattare le richieste di nulla osta
d’esercizio presentate ai fini della sostituzione degli apparecchi
abilitati a restituire un pay out al 68 percento con assoluta priorità”.
Questo vuol dire che gli apparecchi in relazione ai quali vengono presentate istanze di sostituzione si intendono esclusi dall’applicazione del decreto del 30 marzo 2018, per tutto il periodo di vigenza della procedura straordinaria.
Le richieste dovranno contenere il numero di nulla osta richiesti e
il nominativo del proprietario e gestore degli apparecchi. Il numero di
richiesta di emissione dei nulla osta dovrà eguagliare il numero degli
apparecchi per cui è stata chiesta la modifica/sostituzione.
Sogei metterà a disposizione, a partire dal 5 febbraio, le applicazioni informatiche per effettuare questa verifica.
Prima della consegna della documentazione il concessionario dovrà
inviare un messaggio di blocco verso l’apparecchio per il quale si
richiede la sostituzione.
Una
pronuncia dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che le attività di
affiliazione per il gioco online attraverso Pvr è soggetto ad
applicazione dell’Iva.
La remunerazione del cosiddetto “Supervisor”, ovvero del soggetto che
svolge, in favore di una società concessionaria dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per l’esercizio e la raccolta a distanza dei
giochi, un’attività avente finalità divulgativa, promozionale e
organizzativa dei giochi a distanza offerti per mezzo dei Punti di
commercializzazione (Pvr), risulta assoggettabile ad Iva. Con
applicazione dell’aliquota ordinaria, e caratterizzata da una serie
ampia e articolata di prestazioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle
Entrate, attraverso la risposta a un interpello (n. 89 del 2018), con la
quale chiarisce che tale attività si concretizza in una prestazione che
solo in via mediata e indiretta può correlarsi alla conclusione dei
contratti di conto di gioco, che sono, invece, esenti da Iva.LA RISPOSTA DELL’AGENZIA – A chiedere il parere
dell’Agenzia era stata una società concessionaria per l’esercizio e la
raccolta a distanza dei giochi intende assumere una figura professionale
“supervisor” affidandogli un mandato alla conclusione di contratti di
conto di gioco, esenti da IVA ai sensi dei numeri 6) e 7) dell’art. 10,
comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
La società di gioco, in particolare, riteneva che la remunerazione
spettante a detto lavoratore, sia esente da Iva, in quanto la
complessiva attività svolta ricade nell’ambito applicativo del punto 9)
della medesima disposizione, con conseguente esenzione da imposta.
Di diversa opinione è invece la posizione dell’Agenzia delle Entrate,
che si è espressa nell’interpello che invece sancisce che: “L’attività
che il Supervisor si impegna a svolgere in favore della società
concessionaria, avente finalità divulgativa, promozionale e
organizzativa dei giochi a distanza offerti dalla società concessionaria
per mezzo dei Punti di commercializzazione (Pvr) e caratterizzata da
una serie ampia e articolata di prestazioni (tra cui l’organizzazione e
il supporto dei punti di commercializzazione e il raccordo tra gli
stessi punti e Alfa, la verifica dell’utilizzo del materiale
promozionale da parte dei punti di commercializzazione e la formazione
dei titolari dei predetti punti e del personale ad essi preposto)
concretizza una prestazione che solo in via mediata e indiretta può
correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco e, perciò,
la relativa remunerazione risulta assoggettabile ad Iva con applicazione
dell’aliquota ordinaria”.