La Cassazione boccia ricorso di Internet point che ha aderito a sanatoria 2014 , resta reato la raccolta fatta in precedenza senza autorizzazione Tulps.




“Nonostante la condotta successiva al delitto abbia consentito all’agente, mediante la procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, della L. n. 190 del 2014, di esercitare lecitamente l’attività precedentemente non autorizzata, ciò non può escludere a priori il disvalore del comportamento anteriore, né quindi determinare l’operatività ipso facto della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., soprattutto a fronte di una condotta, quale quella oggetto di contestazione, che si era concretizzata nel protratto esercizio di un’attività di intermediazione nel settore dei giochi e delle scommesse, che pur se qualificabile come reato istantaneo con effetti permanenti (atteso il protrarsi dell’esercizio abusivo sino al momento del rilascio dei titoli abilitativi o sino allo spontaneo interrompersi dell’attività o, come nel caso in esame, al momento in cui era stato accertato il reato per effetto dell’attività di indagine del p.g.), importa comunque una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell’offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la consumazione dell’illecito. A tale fine, infatti, occorre una valutazione del caso concreto alla luce degli indicatori della condotta, del danno e della consapevolezza. Ne consegue, pertanto, che, non essendo legittimata questa Corte a compiere tale valutazione, che richiederebbe inevitabili accertamenti in fatto, la relativa doglianza dev’essere rigettata”.

Questa una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del titolare di un Internet point, condannato a oltre 4 mesi di carcere per aver svolto attività di accettazione delle scommesse in mancanza della prevista autorizzazione ex art. 88 Tulps, nel 2010.

Il ricorrente ha poi aderito alla procedura di regolarizzazione per emersione di cui alla L. n. 190 del 2014, detenendo oggi la licenza richiesta.

I giudici ricordano “che l’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 401 del 1989, punisce penalmente chiunque, privo dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 88 del Tulps, svolga in Italia un’attività organizzata al fine di accettare ovvero raccogliere o comunque favorire l’accettazione, in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero”.

Nella sentenza quindi si legge che “l’art. 1, comma 643, della L. n.190 del 2014, richiamato dalla ricorrente, trova applicazione per quei soggetti i quali ‘comunque’ offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio o di terzi, anche esteri, fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell’attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 88 Tulps. Nonostante i riflessi sananti rispetto alla condotta (Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017 – dep. 13/04/2017, Arnnenio, Rv. 269694) dal momento in cui la regolarizzazione è terminata sino alla scadenza della concessione, ad avviso della giurisprudenza di questa Corte ciò non comporta l’estinzione o la non perseguibilità del reato derivante dall’illecito posto in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, mancante in precedenza, affinché la medesima attività sia svolta lecitamente”.

È del tutto “priva di pregio la prospettazione difensiva secondo cui sulla questione si sarebbe registrato un contrasto giurisprudenziale o, quantomeno un’altalenante esegesi in merito alla rilevanza penale della cauxe condotta di intermediazione, tenuto conto che, all’epoca del fatto (2010) era ben definito nella giurisprudenza di legittimità il perimetro applicativo della disposizione in esame, con riferimento alla rilevanza penale della condotta di intermediazione”. A ciò si aggiunga che il ricorrente “ebbe ad avanzare la richiesta di autorizzazione ex art. 88 Tulps in epoca successiva all’accertamento eseguito presso il proprio internet point, ossia solo in data 18 marzo 2011, senza che rispetto a tale scelta abbiano avuto incidenza i presunti disorientamenti giurisprudenziali evocati (del resto, osservandosi come tutte le decisioni di legittimità prodotte dalla difesa quali documenti allegati al ricorso sono di epoca successiva, ossia dall’anno 2013 in poi), in realtà essendosi, come visto, ormai stabilizzata rispetto alla data di accertamento del fatto (novembre 2010) la giurisprudenza di questa Corte sul punto”.

Quanto, poi, al secondo profilo, afferente il tema della cosiddetta “ignoranza incolpevole della legge penale e della sua possibile configurabilità in ipotesi di contrasti giurisprudenziali, merita di essere ricordato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’applicazione di una norma penale non abilita ex se ad invocare la condizione soggettiva dell’ignorantia legis inevitabile. Infatti, proprio tale difetto di certezza sulla liceità o meno della condotta dovrebbe indurre il soggetto interessato a mantenere un atteggiamento più attento, fino ad astenersi dall’azione se, nonostante le informazioni assunte, l’incertezza sulla liceità permanga. Il dubbio non sarebbe equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, risultando quindi inidoneo a negare la consapevolezza dell’illiceità e la conseguente esclusione della responsabilità penale. Perché la scusabilità dell’ignorantia legis possa essere dallo stesso invocata si richiede la sussistenza di una obiettiva situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma, tale da fare ritenere l’ignoranza inevitabile”.